Art. 1.

      1. La Repubblica riconosce il 23 maggio quale «Giornata della memoria dedicata alle vittime della mafia».
      2. In occasione della Giornata di cui al comma 1, possono essere organizzati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri, momenti comuni di ricordo dei fatti e di riflessione, anche nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di conservare, rinnovare e costruire una memoria storica condivisa in difesa delle istituzioni democratiche.